Legislazione
P IVA ben visibile in home page
L'Agenzia delle Entrate ha sentito la necessità di ribadire
e precisare quanto già previsto dal comma 1 dell'art.35 del
DPR 633/72, diramando la risoluzione n. 60 datata 16 maggio 2006,
recante: "Indicazione numero partita IVA nel sito web - articolo
35, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972".
Esso deve essere sempre indicato nelle dichiarazioni, nella home
page dell'eventuale sito web ed in ogni altro documento destinato
all'ufficio stesso.
[...Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate
precisa quanto segue:L'obbligo di indicazione del numero di partita
IVA nel sito web rileva per tutti i soggetti passivi IVA, a prescindere
dalle concrete modalità di esercizio dell'attività.
Di conseguenza, quando un soggetto IVA dispone di un sito web relativo
all'attività esercitata, quand'anche utilizzato solamente
per scopi pubblicitari, lo stesso è tenuto ad indicare il
numero di partita IVA...]
Accessibilità
La "Legge Stanca" prevede il rispetto dei parametri
per rendere accessibili tutti i propri siti ai disabili. La Legge
prevede infatti che i nuovi contratti stipulati dalla pubblica amministrazione
per la realizzazione di siti Internet siano nulli qualora non rispettino
i requisiti di accessibilità. L'inosservanza delle disposizioni
della legge da parte del pubblico amministratore comporta responsabilità
dirigenziale e responsabilità disciplinare. Con lo sviluppo dell'E-Government
l'erogazione di informazioni e servizi online in grado di essere
fruiti da ogni cittadino è diventata una priorità e ha imposto all'attenzione
pubblica l'accessibilità dei siti web, non solo come problema tecnico,
ma quale elemento di democrazia.
E-commerce
L'avvio di una attività di E-commerce contempla tutti gli
obblighi previsti per l'avvio di una attività commerciale. L'impresa
che decide di dotarsi di un sistema di commercio elettronico ha
l'obbligo di inviare relativa comunicazione al Comune di residenza,
se persone fisiche, od ove si trova la sede legale. Solo trascorsi
trenta giorni dalla ricezione da parte del Comune di detta comunicazione
il soggetto potrà legalmente iniziare a svolgere la sua attività
(art. 18 del Dlgs n. 114/1998).
La modulistica è reperibile online sul sito della camera di commercio
relativo alla zona di appartenenza.
Le norme di riferimento per la pubblicità online
A differenze dell'E-commerce, la giurisprudenza Italiana non ha
ancora specifiche norme regolementanti la pubblicità online.
Occorre far riferimento alla normativa relativa alla pubblicità in generale,
regolamentata in differenti
ambiti e di diritto pubblico e quello privato, ma anche
diritto amministrativo, penale e civile, oltre al diritto all’immagine.
Nonostante la frammentazione e la disomogeneità, ci sono alcune leggi che possono
essere considerate pietre miliari per la pubblicità online e fanno
da spartiacque nell’ambito legislativo.
- Decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196 Codice in materia di protezione
dei dati personali
- Decreto legislativo
25 gennaio 1992 n° 74 Codice in materia di pubblicità
ingannevole e comparativa
- Decreto legislativo
9 aprile 2003 n° 70 Comunicazione
commerciale non sollecitata
Infine, una delle fonti normative più importanti su pubblicità e campagne
promozionali (anche per gli operatori Internet) è il Codice dell’Autodisciplina
Pubblicitaria Italiana. Non si tratta di una vera legge, ma chi
aderisce all’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (Iap) è tenuto
a rispettarla e a sottostare alle decisioni del Comitato di Controllo
e del Giurì.
Pagina aggiornata il 17 aprile 2010
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